(massima n. 1)
Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con ricorso per ottenere in breve tempo, con forme speciali, un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito, sia con la domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente), esercita invece un'azione di condanna.