(massima n. 1)
Il difetto dei presupposti di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo relativi ai requisiti del credito previsti dall'art. 633 c.p.c. non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, salva la revoca del decreto ingiuntivo (comportante, se del caso, effetti secondari, per esempio in tema di esecuzione provvisoria del decreto), e non può essere fatto valere in appello, se non già dedotto in primo grado con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.