(massima n. 1)
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non č ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilitą e di validitą del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme dovute ad una banca, con riferimento ad operazioni di credito agrario, per saldi debitori di conto corrente ed assegni protestati, rilevando che, nel corso della causa di opposizione, erano scadute le proroghe dei debiti scaduti di cui alla legge n. 31 del 1991).