(massima n. 1)
Il pretore che, in funzione di giudice del lavoro, abbia emesso decreto ingiuntivo, ove rilevi, in sede di opposizione, che la controversia è estranea al novero di quella enunciata dall'art. 409 c.p.c. ed appartenga alla competenza per valore di altro giudice non può rimettere allo stesso la causa, attesa la sua competenza funzionale a conoscere dell'opposizione stessa, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronunzia di revoca del decreto opposto. In difetto della quale, tuttavia, qualora vi sia stata declaratoria di incompetenza con fissazione del termine di riassunzione ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, il difetto di tempestiva riassunzione determina, comunque, l'estinzione del giudizio di opposizione e la conseguente irrevocabilità del decreto opposto, non rilevando in contrario che di esso il giudice a quo abbia revocato soltanto la provvisoria eseguibilità originariamente accordata.