(massima n. 1)
La pronunzia con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la propria incompetenza per valore in conseguenza di una domanda riconvenzionale dell'opponente, e rimetta l'intera causa al giudice superiore, non si ricollega ad una incompetenza originaria del giudice dell'ingiunzione, e non comporta quindi un'implicita revoca o declaratoria di nullità del decreto opposto, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, per la mancata riassunzione della causa dinnanzi al giudice indicato come competente; efficacia che, ove l'ingiunto abbia proposto opposizione all'esecuzione promossa in base al decreto ingiuntivo, può essere fatta valere del creditore procedente mediante richiesta di rigetto dell'opposizione stessa, contenente implicita eccezione di estinzione.