(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza dichiararlo nullo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime, contiene, anche se implicita, la declaratoria di invaliditā del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente; di conseguenza, permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato, trasmigrato al giudice ad quem non sussiste il conflitto sollevato da quest'ultimo, a norma dell'art. 45 c.p.c., sul presupposto della propria incompetenza funzionale, in base al rilievo del mancato annullamento del decreto da parte del primo giudice.