(massima n. 1)
La sentenza che, in sede di opposizione, rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, espressamente (o anche solo implicitamente) revocandolo, non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere della opposizione ma pone termine (con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo) al giudizio di opposizione, senza che la eventuale tempestiva riassunzione della causa dinnanzi al giudice dichiarato competente possa essere riferita al giudizio di opposizione, che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, al pił riguardando la causa di merito per la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria, con la conseguenza che nel giudizio che segue alla riassunzione sono improponibili le questioni attinenti alla tempestivitą dell'opposizione, che essendo pregiudiziali alla questione di competenza, sono state sostanzialmente superate, anche solo implicitamente, con la sentenza di incompetenza.