(massima n. 1)
La sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso. Di conseguenza, ciò che trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., e non è ravvisabile un'incompetenza funzionale del giudice ad quem per il solo fatto della sua non coincidenza con quello che aveva emesso il decreto ingiuntivo; più specificamente, nel caso di incompetenza dichiarata per ragioni di territorio e di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, questi, a norma dell'art. 45 c.p.c., non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.