(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'ipotesi in cui il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere la domanda riconvenzionale e, previa separazione della causa di opposizione da quella riconvenzionale, abbia rimesso le parti di quest'ultima al giudice dichiarato competente e sospeso il processo avente ad oggetto la causa di opposizione, il giudice stesso ha il dovere di pronunciare sulle spese relative alla causa riconvenzionale, definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza.