(massima n. 1)
Il pretore del lavoro giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che, dichiarando la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto, revoca detto provvedimento e dichiara funzionalmente e territorialmente competente altro giudice, deve provvedere con sentenza, senza che tale provvedimento possa essere considerato come un provvedimento di adeguamento del rito ex art 427 c.p.c., che consiste in un'ordinanza pronunziabile nei casi in cui, non essendo insorta tra le parti contrasto in ordine alla competenza, il giudice ravvisi una competenza diversa da quella pretorile e proceda alla fissazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione del processo davanti al giudice competente. Ne consegue che, annullato il decreto ingiuntivo e dichiarata con sentenza l'incompetenza, la riassunzione deve aver luogo secondo il disposto di cui all'art. 50 c.p.c., norma di carattere generale che, in mancanza di termine per la riassunzione fissato dal giudice, stabilisce che la riassunzione deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza, momento che, nel rito del lavoro, coincide non con la pronuncia del dispositivo in udienza, ma con la comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza completa di motivazione.