(massima n. 1)
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo e nell'appello contro la sentenza che l'ha decisa, il giudice, poiché l'opposto è in realtà attore che chiede di dare esecuzione al titolo posto a base dell'ingiunzione, può sempre rilevare d'ufficio la nullità di tale titolo ai sensi dell'art. 1421 c.c., ancorché la contestazione della prova scritta addotta a fondamento del decreto sia fondata su ragioni diverse, rientrando nei suoi compiti l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stato respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado di accoglimento parziale dell'opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato ad un ricoverato in regime ospedaliero, che aveva richiesto la fruizione di una camera a pagamento, anche la corresponsione dei compensi per le prestazioni mediche in regime libero professionale, in virtù, però, di una clausola di cui era stata rilevata d'ufficio la nullità perché violativa dell'art. 4, comma decimo, del D.L.vo n. 502 del 1992, della quale l'opponente aveva addotto la illiceità in relazione alla sua vessatorietà).