(massima n. 1)
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di un altro di opposizione all'esecuzione promossa in base a questo titolo ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti eseguibili in ciascuno di tali procedimenti (nella specie con riferimento a fatti estintivi del credito, posteriori alla pronunzia del decreto esecutivo) e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza a giudicare, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ed, in base agli artt. 27, 28 e 615 c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione.