(massima n. 1)
Tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su incompetenza del giudice, disconoscimento dell'autenticità del documento ed incapacità naturale a contrarre dell'ingiunto, con richiesta di declaratoria di nullità o revoca del provvedimento, e l'opposizione all'esecuzione per estinzione dell'obbligazione ingiunta, con richiesta di declaratoria di inefficacia del precetto, non sussiste litispendenza, per difetto di identità di petitum e causa petendi. D'altro canto la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell'uno né quella dell'altro.