(massima n. 1)
L'opposizione a decreto ingiuntivo, che è disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Ne consegue che tale competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione, e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e nel concorso dei relativi presupposti.