(massima n. 1)
L'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo disciplinata come procedimento di impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Pertanto tale competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione impropria quando, a norma dell'art. 274 primo comma c.p.c., vengano riunite due cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati dallo stesso giudice contro lo stesso soggetto, ancorché il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice medesimo.