(massima n. 1)
Non sussiste né continenza (art. 39, secondo comma, c.p.c.) né pregiudizialità necessaria (art. 295 c.p.c.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., e quella preventivamente instaurata dinanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale, perché presupposto del provvedimento monitorio è l'efficacia esecutiva della delibera condominiale e oggetto del giudizio dinanzi al giudice dell'opposizione il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, (art. 1137, secondo comma, c.c.), mentre oggetto del giudizio di impugnazione è la validità di detta delibera.