(massima n. 1)
La separazione della riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo, rimessa ratione valoris al giudice superiore unitamente alla causa di opposizione, può esser disposta anche dal giudice ad quem, trattenendo la causa connessa e sollevando conflitto virtuale di competenza d'ufficio per la causa di opposizione, perché la rimessione di entrambe le cause presuppone un'implicita declinatoria della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione a deciderla.