(massima n. 1)
La competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale, e, pertanto, inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, nella ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice conciliatore, il quale, investito della cognizione del giudizio di opposizione allo stesso, nonché di domanda riconvenzionale esorbitante dalla propria competenza per valore, abbia, erroneamente, rimesso l'intera vicenda processuale al tribunale, che abbia sollevato conflitto di competenza, la sopravvenuta legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, che, all'art. 39, ha soppresso l'ufficio del conciliatore, non essendo configurabile, in detta ipotesi, quella pendenza del procedimento che, ai sensi delle disposizioni transitorie della citata legge (artt. 43 e 44) giustifica la persistenza, in via transitoria, della sua competenza, e ciò in quanto, con il precedente provvedimento di declaratoria di incompetenza, si è concluso il procedimento già instaurato davanti a quel giudice.