(massima n. 1)
Il novellato art. 40 del codice di procedura civile il quale prevede nel comma sesto che: «se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al Tribunale affinché siano decise nello stesso processo» e al comma settimo che: «se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare, anche d'ufficio, la connessione a favore del Tribunale» non prevede l'ipotesi in cui le dette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma in tale ipotesi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace che ha emesso il decreto.