(massima n. 1)
Sussiste continenza di cause tra l'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza causale del titolo di credito in base al quale detto provvedimento è stato ottenuto, con contrapposta riconvenzionale dell'opposto per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, fondata sul rapporto causale sottostante al titolo, ed un'altra causa, preventivamente instaurata dinanzi ad un giudice diverso dal medesimo opponente, in veste di attore, nei confronti del medesimo creditore, in veste di convenuto, per ottenere sia la restituzione di somme pagate in eccesso in base all'identico rapporto causale, sia il risarcimento dei danni. Infatti sono identici il petitum e la causa petendi dell'azione cartolare e dell'azione causale, rispettivamente esercitate nel giudizio monitorio e nel giudizio precedente a questo, ed entrambi i giudizi pendono tra le stesse parti. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della sua competenza funzionale — e perciò in tal modo non declinandola — deve dichiarare la nullità del provvedimento monitorio per incompetenza del giudice emittente e deve rimettere le parti del secondo giudizio, avente ad oggetto la domanda contenuta in ricorso, dinanzi al giudice preventivamente adito.