(massima n. 1)
L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che qualora tale giudice ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia (nella specie, quella del giudice di pace per le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi condominiali), non può rimettere la causa davanti al giudice superiore dichiarandosi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.