(massima n. 1)
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto di connessione c.d. impropria, all'esito della riunione di due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati dallo stesso giudice contro il medesimo soggetto, ancorché il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice adito. Ne consegue che il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.