(massima n. 1)
A norma dell'art. 645 c.p.c., il giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo spetta alla competenza inderogabile del giudice che l'ha emesso, la quale non può essere esclusa per il fatto che tale giudice fosse incompetente, ratione materiae o valoris, ad emettere l'ingiunzione, ancorché, in tal caso, detta competenza sia destinata ad esaurirsi in una sentenza che definisce il giudizio di opposizione dichiarando la nullità del decreto.