(massima n. 1)
Il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilitā dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo non č direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione.