(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto eccepisca l'improcedibilità dell'opposizione per essersi l'opponente costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, l'intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti rende ultronea l'invocata pronuncia di improcedibilità, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.