(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità — e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima — soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore a quello novellato dall'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile essendo la disciplina transitoria.