(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento — che non è un mezzo d'impugnazione — la disciplina propria delle impugnazioni. La mancata produzione della copia de qua (o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione) può, difatti, assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell'inosservanza dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto del termine medesimo), ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la priva stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte (o comunque aliunde acquisiti), senza che dalla mancata produzione dell'atto predetto possano derivare ulteriori conseguenze in tema di improcedibilità dell'opposizione e di validità della relativa sentenza.