(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità della opposizione, con la conseguenza che l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione ed indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine. Detta improcedibilità dell'opposizione, con la conseguente efficacia di giudicato (interno) acquistata dal decreto ingiuntivo, deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione, ed anche d'ufficio, dal giudice e, quindi, pure dalla Corte di cassazione, che, in tal caso, provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione non poteva essere più proseguita.