(massima n. 2)
Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilitą dell'opposizione e legittima la dichiarazione di (definitiva) esecutivitą del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione pił proseguire, deve escludersi che, verificatasi tale situazione di improcedibilitą, possa configurarsi un rapporto di necessaria pregiudizialitą, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di opposizione e la decisione di una diversa causa.