(massima n. 1)
Nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilitą dell'opposizione. Al riguardo, deve escludersi che il termine per la costituzione dell'opponente di cui all'art. 165 c.p.c. decorra allorché la notifica sia stata effettuata tramite ufficiale giudiziario dal momento in cui quest'ultimo ha restituito alla parte istante l'originale dell'atto notificato (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 239 del 2000).