(massima n. 1)
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, a norma degli artt. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319 e 29 della L. 13 giugno 1942, n. 794, la mancata osservanza del termine minimo di comparizione (nella misura ridotta prevista dall'art. 645, ultima parte, c.p.c. e decorrente dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione delle parti) determina la nullitą della vocatio in ius, nei confronti della quale la costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo ex nunc, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, e pertanto non impedisce la sopravvenuta definitivitą del provvedimento impugnato.