(massima n. 1)
L'opposizione ad ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 instaura un ordinario processo di cognizione e ad esso sono, quindi, applicabili, in mancanza di diversa e specifica disposizione normativa, le prescrizioni fissate per l'ordinario giudizio di cognizione, in esse comprese quelle relative ai termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. Pertanto non può ritenersi applicabile — pena la nullità della citazione, sanabile solo e con effetti ex nunc dalla costituzione del convenuto — il disposto dell'art. 645 c.p.c., che riduce a metà i termini di comparizione di cui al precitato art. 163 bis, atteso che le regole del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, data la loro specialità, non sono suscettibili di applicazione analogica.