(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge davanti al giudice di pace, la riduzione del termine a comparire, nella misura della metà del termine ordinario stabilito nell'art. 163 bis c.p.c., deve essere ulteriormente dimezzata ex art. 645, secondo comma, c.p.c. Non può, invece, procedersi ad un'ulteriore riduzione della metà ex art. 163 bis secondo comma c.p.c., poiché tale facoltà non è applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, in quanto regolato per ciò che riguarda la fase introduttiva, esclusivamente dall'art. 318 c.p.c.