(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, c.p.c., dettata dall'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metą del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilitą dell'opposizione perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis, primo comma, c.p.c.).