(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall'art. 645, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) č applicabile anche in appello, attese la "ratio" di celeritā del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell'art. 347 c.p.c., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.