(massima n. 1)
La notificazione a più parti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, non è inesistente, ma nulla e il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, con la rinnovazione della notificazione; tale attività è integrativa della prima notifica pervenuta in una sola copia al comune difensore e pertanto non è necessario un nuovo mandato alle liti sull'atto rinnovato.