(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve essere parificato, dal punto di vista formale, all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione che introduca in thema decidendum che deve essere portato necessariamente a conoscenza della controparte e sul quale il giudice sia poi chiamato a pronunciarsi, con la conseguenza che ove sussista una nullitą di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione deve farsi applicazione dell'art. 291 c.p.c. ed ordinarsi per l'effetto alla parte opponente di provvedere alla notifica nelle forme di legge. (Nella specie la S.C. ha affermato che la notifica dell'atto di opposizione, proposto verbalmente davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 316 c.p.c., doveva essere effettuata ai sensi degli artt. 638 e 645 c.p.c. nel domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo e non nel domicilio reale della parte).