(massima n. 1)
A norma dell'art. 645, primo comma, c.p.c., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente «nei luoghi di cui all'art. 638» e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l'indicazione del procuratore ed anche (nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto (art. 638, secondo comma, c.p.c.), ciò che non esclude per l'opponente, sempre (e solo) nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l'opposizione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore.