(massima n. 1)
In caso di discordanza tra l'originale del decreto ingiuntivo e la copia notificata all'ingiunto, nel senso che il primo rechi l'indicazione di un termine ridotto ai sensi dell'art. 641, secondo comma, c.p.c., mentre la seconda contenga quella del termine ordinario, l'ingiunto ha diritto di proporre l'opposizione nel termine pił ampio indicato nella copia notificatagli, corrispondente al tenore dell'ingiunzione da lui effettivamente ricevuta e dalla quale č dunque chiamato a difendersi, atteso che l'opposta conclusione contrasterebbe con il diritto di difesa dell'ingiunto, il quale sarebbe esposto alla dichiarazione di decadenza dall'opposizione senza poterla prevenire, non avendo conoscenza del termine ridotto e non essendo tenuto a conoscerlo visionando l'originale del decreto presso la cancelleria del giudice emittente (adempimento, questo, che non č previsto dalla legge ed aggraverebbe ingiustificatamente l'esercizio della difesa nel breve tempo a disposizione dell'intimato).