(massima n. 1)
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di opposizione può essere fatta all'uno o all'altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione.