(massima n. 1)
L'invaliditā del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non č di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa.