(massima n. 1)
La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato, e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando non sussista alcun dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore ingiunto, alla stregua degli stessi dati forniti dal decreto, eventualmente integrati con quelli emergenti dal ricorso, sicché possa con certezza escludersi che il provvedimento sia suscettibile di acquistare autorità di giudicato contro detto destinatario. In caso contrario ed in specie, in ipotesi di omonimia, ove non solo le risultanze dei precisati atti processuali ma altresì i dati anagrafici ed in particolare quelli relativi alla residenza o domicilio non siano sufficienti a superare la confusione e dimostrare l'estraneità del destinatario all'azionato rapporto obbligatorio deve invece riconoscersi quella qualità e quella legittimazione all'opposizione, atteso che il riscontro dell'errore postula un esame del fatto costitutivo del credito.