(massima n. 1)
Il procedimento cautelare ed il provvedimento che lo conclude sono connotati non già da una generica funzione di preservazione dei diritti di colui che richiede il provvedimento, funzione che viene svolta da qualsivoglia azione, bensì da quella specifica di assicurare, in via provvisoria e di strumentalità ipotetica, che gli accadimenti che possano verificarsi durante il tempo necessario per lo svolgimento del processo ordinario, non si risolvano in un danno per colui che, al termine di esso, risulterà vittorioso; è priva del suddetto carattere di strumentalità l'opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione ed è disciplinata in un titolo diverso del codice di rito rispetto a quello che fissa la disciplina dei procedimenti cautelari, e pertanto non rientra tra i procedimenti «cautelativi» che, ai sensi dell'art. 51 della L. 22 maggio 1971, n. 349 (di approvazione dello statuto della Regione Puglia) il presidente della regione può promuovere autonomamente «salvo riferirne alla giunta».