(massima n. 1)
Poiché nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta, il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa e che aveva cessato di essere tale prima del provvedimento di ingiunzione, non può proporre opposizione né in nome della società, né iure proprio, ma può, indipendentemente dalla impugnazione del decreto ingiuntivo, proporre, qualora vi abbia interesse, domanda di accertamento negativo circa l'asserita qualità attribuitagli.