(massima n. 1)
È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all'opposizione spetta al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono — in quanto usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso — soggetti giuridici diversi dalla regione (principio affermato con riferimento ad USL della Regione Campania, sulla base del rilievo che la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL stabilita da detta Regione, con l'art. 1 della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549).