(massima n. 1)
Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalla S.C. con prioritą rispetto a quello attinente alla declaratoria di nullitą del ricorso monitorio e a quello concernente la integrazione del contraddittorio, atteso che la carenza di «legitimatio ad opponendum» se accertata, determina la inammissibilitą dell'opposizione e che la necessitą dell'integrazione presuppone che il processo si validamente instaurato dal soggetto legittimato.