(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo diventa inefficace, a norma dell'art. 644 c.p.c., nel caso di mancata notifica nei termini stabiliti in tale norma e non anche nel caso di nullitā o irregolaritā della notificazione, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c. Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, č indice della volontā del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude quindi la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso di cui all'art. 644 c.p.c.