(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, può avvenire in qualunque tempo, purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28 della stessa legge, senza che possa trovare applicazione il termine per la notificazione prevista dall'art. 644 c.p.c., per il decreto ingiuntivo, atteso che questo si differenzia nettamente dall'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, che è un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale.