(massima n. 1)
Alla stregua dell'art. 643, terzo comma, c.p.c., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, č determinata dalla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non č ravvisabile l'inizio di un giudizio, e, pertanto, non č operativa la norma dell'art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.