(massima n. 1)
L'opposizione a decreto ingiuntivo nullo perché emesso nei confronti di societą estinta per incorporazione, proposta dalla societą incorporante, subentrata per successione a titolo universale nei rapporti ad essa relativi, ha, in considerazione dell'identitą di ratio la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della societą risultante dalla fusione quanto alla nullitą, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione al precedente art. 163 stesso codice, della citazione per il giudizio di primo o secondo grado notificata alla societą incorporata posteriormente alla fusione stessa.